Veicoli fuori uso: obiettivi europei
La Direttiva 2000/53/CE in materia della fine del ciclo di vita dei veicoli ha istituito le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
I veicoli fuori uso costituiscono, in Europa, il più rilevante flusso di rifiuti. A tale proposito, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Resources, Conservation and Recycling dal titolo "Production planning for vehicle recycling factories in the EU legislative and global business environments", ha analizzato i costi di discarica, di trattamento termico avanzato e di incenerimento dei rifiuti prodotti dalle fabbriche di riciclaggio dei veicoli fuori uso.
Dall’analisi risulta che tale tipo di attività può essere redditizia se efficientemente sfruttata rispettando i limiti e gli obiettivi previsti dalla normativa europea.
Secondo tale direttiva, infatti, entro il 1°gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e recupero dovrà essere almeno del 95 % del peso medio per veicolo e per anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio dovrà essere almeno dell'85 % del peso medio per veicolo e per anno.
Attualmente gli obiettivi minimi richiesti sono: 85% del peso medio per veicolo e anno per reimpiego e recupero e 80% del peso medio per veicolo e anno per reimpiego e riciclaggio.
Specificando le differenze tra “reimpiego”, “recupero” e “riciclaggio” si può definire:
- reimpiego: una delle operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
- riciclaggio: il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
- recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e, soprattutto, per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, ogni Stato membro dovrebbe provvedere ad adottare iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) le modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.
Paolo Gatti
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